… del contratto". A questo proposito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13179 del 2017 ha ritenuto che: "La fattispecie contemplata dal comma 4, lett. d può quindi riferirsi, oltre che alla so…...
…a codatorialità licenziamento intimato con lettera datata Corte di Cassazione: "Il termine di decadenza di cui all' art. 32, comma 4, lett. d ) , della l. n. 183 del 2010, non trova applicazione nel c…...
…iato, secondo i comuni presupposti della responsabilità civile (cfr. Corte cost. n. 87 del 1991); successivamente l' art. 13 del d. I.XX 28 febbraio 2000, n. 38, ha esteso la tutela INAIL al danno bio…...
…à all' interpretazione fornita dalla giurisprudenza comunitaria, la Corte di Cassazione ha chiarito che costituisce trasferimento d' azienda ai sensi dell' art. 2112 c.c. qualsiasi operazione che comp…...
…à all' interpretazione fornita dalla giurisprudenza comunitaria, la Corte di Cassazione ha chiarito che costituisce trasferimento d' azienda ai sensi dell' art. 2112 c.c. qualsiasi operazione che comp…...
…giudizio e d' iniziativa e , cioè, al riparo da condizionamenti giuridici o di fatto che potrebbero influenzarlo in senso difforme dall' interesse del cliente (v., in tal senso, anche Corte cost. 2001…...
…039 del 2022); nel caso di specie era stato acclarato dalla Corte romana che il licenziamento era contestuale all' operazione di cessione d' azienda, la quale era "condizionata"dalla preventiva riduzi…...
…renza di legittimazione passiva di I.X in ragione della cessione del ramo d' azienda a K.XXXXXX Per l' ipotesi in cui la Corte ritenesse di non accogliere il primo motivo, la società ne propone altri,…...
…renza di legittimazione passiva di IBM in ragione della cessione del ramo d' azienda a K.XXXXXX Per l' ipotesi in cui la Corte ritenesse di non accogliere il primo motivo, la società ne propone altri,…...
…primi mesi successivi all' assunzione, le mansioni di Responsabile Ufficio Legale, C.XXXXXXX, G.XX d' Appalto e A.XXXX Generali, occupandosi di tutte le attività di natura legale, quali redigere e neg…...