…r inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di co responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017 ) , è onere del creditore-danneggiato w "D provare,…...
…nche di recente Cass., sezione III, n. 26517 del 9.11.2017 ha ribadito che: " in tema di responsabilità medica non è onere dell' attore provare la colpa del medico, ma è onere di quest' ultimo provare…...
…tà cosa diversa rispetto alla colpa anche grave. Se è vero che la CTU ha riconosciuto la responsabilità medica, questa non sarebbe stata connotata da "sprezzante ignoranza dei più basilari dettami del…...
…l 19/10/2022 RG n. 4923/2019 dipendenti e collaboratori. Con riferimento alla contestata responsabilità medica, in ogni caso assicurata per la sola quota riferibile all' assicurato e con esclusione di…...
….2013, n. 18612). La Corte di Cassazione, sul punto, ha però chiarito che, in materia di responsabilità medica "...i medici sono tenuti ad una prestazione improntata alla diligenza professionale pagin…...
…17/04/2014). La L. n. 189 del 2012, art. 3, in concreto, non specificava la natura della responsabilità medica, ma si limitava a stabilire che, se il medico evita la condanna penale quando sia in colp…...
…. 762/2022 pubbl. il 10/08/2022 RG n. 1842/2018 OGGETTO: azione di risarcimento danni da responsabilità medica CONCLUSIONI: per parte attrice come da foglio di p.c. 27 aprile 2022, depositato all' udi…...
… alla legge 8.XXXXX 2017 n. 24 (G.XXXXXXXXXX) che della l' attuale disciplina in tema di responsabilità medica e prevede che, ferma la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria nei confron…...
…cordare gli insegnamenti della giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia di responsabilità medica. Va innanzitutto ricordato che, come sottolineato dalla difesa attorea, secondo l' insegn…...
…procedimento ex art. 696 bis c. p. c, (R.G. 1034/2015) dal CTU dr. G.XXXXX Q.XXXXXX, per responsabilità medica causante il decesso del sig. F.XXXXXXXX G.XXXXXX, occorso in data 12.03.2013. F.XXXXXXXX …...