…ntrattuale assunta con quest' ultimo. Il regime generale ed attuale con riferimento alla responsabilità medica prevede una netta separazione tra la responsabilità contrattuale della struttura sanitari…...
…uesposti principi, può concludersi, quindi, che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere dell' attore, paziente danneggiato, dimostrare l' esistenza del nesso causale tra…...
…elle risultanze della consulenza esperita nel presente giudizio - la quale, in ambito di responsabilità medica, assume funzione percipiente ed opera come fonte oggettiva di prova (cfr. Cassazione civi…...
…9 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: "azione di risarcimento del danno in materia di responsabilità medica"promossa da del V.XXXX A.XXXX nato a Pieve di Soligo (T.) il XXXXXXXXXX, residente a Cast…...
… del dr. M.XXXX A.XXXXX nella vicenda oggetto del contendere. A sostegno dell' azione di responsabilità medica, la convenuta produceva una perizia di parte, imputando al sanitario di non aver espletat…...
…nche di recente Cass., sezione III, n. 26517 del 9.11.2017 ha ribadito che: " in tema di responsabilità medica non è onere dell' attore provare la colpa del medico, ma è onere di quest' ultimo provare…...
….2013, n. 18612). La Corte di Cassazione, sul punto, ha però chiarito che, in materia di responsabilità medica "...i medici sono tenuti ad una prestazione improntata alla diligenza professionale pagin…...
…imento mancato o inesatto. Da ciò discende che, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell' attore, paziente danneggiato, dimostrare l' esistenza del nesso causale tr…...
…i insegnamenti della giurisprudenza, di merito e di "8 a O C. legittimità, in materia di responsabilità medica. CM -Q o co T- ' T -Q Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, avallato anc…...
…ini di cui all' art. 190 c.p.c. (60 giorni + 20 giorni) per scritti conclusionali. sulla responsabilità medica in generale. Le domande proposte da parte attrice sono risultate solo in parte fondate e …...