…nche di recente Cass., sezione III, n. 26517 del 9.11.2017 ha ribadito che: " in tema di responsabilità medica non è onere dell' attore provare la colpa del medico, ma è onere di quest' ultimo provare…...
…inquennale, sul presupposto della natura extracontrattuale della responsabilità medica del sanitario (affiancantesi alla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ex artt. 1218-1228 c.c.);…...
…mente obbligato a pagare in favore del Sig. M.XXX Z.XXXXXX laddove ne fosse accertata la sua responsabilità in relazione all' assunto inadempimento al contratto di mandato relativo al proc. penale Giu…...
…nclusioni: "Nel merito, accertata e dichiarata, per le condotte descritte nelle premesse, la responsabilità della s.r.l. B.XXXXX Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causa…...
…egrità psicofisica, come comprovato dalla documentazione medica del Centro di Salute Mentale dell' ASL di Bologna, dalla certificazione medica della Dott.ssa C.XXXX nonché dalle due perizie versate in…...
… 2043 c.c., contenuto nella norma sopra citata, non ha mutato i connotati salienti della responsabilità medica in ambito civile, che resta, sia per quanto riguarda il sanitario che ha operato, sia per…...
… sinistro privo di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica; II) oppure, ove ritenuta non provata la responsabilità del succitato R.XXXXX M.XXXX XXXXXXXX, ad opera di un…...
…ospettate da parte convenuta) ed avverso la conseguente attribuzione soltanto a costui della responsabilità dell' investimento del ciclista, avvenuto al margine della XXXXXXXXXXXX, nel mentre l' infor…...
…tiva responsabilità da inadempimento contrattuale e non già in autonomo diritto risarcitorio. A. luce di quanto in premessa va, dunque, confermata, nei termini precisati, la responsabilità medica dedo…...
… la quale aveva ritenuto sussistente la responsabilità del Ministero dal momento in cui le tre patologie sono rispettivamente divenute note alla scienza medica mondiale e ciò in riferimento alle date …...